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Una legge per le “Calabrie” della diaspora

di Cristina Cortese - 30 ottobre 2012
E’ realtà la legge che rendi più forti e più “vicine” le comunità calabresi nel mondo alla loro terra d’origine. L’iniziativa del consigliere regionale Alfonsino Grillo (Scopelliti Presidente) ha raccolto a maggioranza il consenso dell’Aula nel corso della seduta di lunedì 26 ottobre. Il via libera arriva nella serata, suggellando, di fatto, un proficuo percorso legislativo che ha tenuto conto delle diverse proposte in materia, integrandole e valorizzandole, senza perdere mai di vista l’obiettivo primario: assicurare l’organicità della proposta finale. 
E’ questo quel “quid” in più per il quale il relatore Alfonsino Grillo, subito dopo la votazione, ha rinnovato la sua soddisfazione, nella consapevolezza di essere riusciti ad andare oltre il testo unico e la semplice semplificazione legislativa, cercando invece di cogliere, il valore “vivente” e sistemico della norma. Cinque titoli racchiudono questo sforzo legislativo che nasce dalla volontà di guardare ai nostri emigrati come risorsa continua della nostra terra nel segno di un legame che nessuno confine geografico o distanza potranno mai spezzare, soprattutto, se a loro supporto, arriva uno strumento ad hoc e fortemente innovativo, che tende una mano importante ai tantissimi immigrati che ci rappresentano.

Sfogliando il testo della legge, si tocca con mano la portata organica. Se primo titolo definisce l’ambito di applicazione e le finalità perseguite della legge nel suo rapporto alla comunità dei calabresi nel mondo e dei loro discendenti, il secondo prevede gli interventi e le provvidenze che la Regione mette in campo per mantenere viva la cultura calabrese all’estero, facilitando anche il rimpatrio nella terra di origine. 
Il terzo titolo offre un supporto a quell’associazionismo che, in molti campi, finisce con l’assumere un ruolo sempre più importante e prezioso, complementare e integrativo, rispetto a quello dello Stato. In questo caso, è il principio costituzionalmente garantito della sussidiarietà orizzontale a venire in luce. Infine, il quarto e il quinto titolo garantiscono la completezza della materia, definendo da una parte i profili funzionali della governance e disciplinando compiti e modalità di funzionamento della Consulta regionale dei calabresi all’estero e della Fondazione dei calabresi nel mondo. Dall’altra, gli strumenti di programmazione settoriali, le disposizioni finanziarie e le abrogazioni previste. 
 Le novità più significative introdotte dalla nuova legge riguardano delle iniziative di sostegno alla partecipazione al voto dei cittadini calabresi emigrati, un maggiore coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie e delle associazioni attive all’estero e la semplificazione procedimentale per il riscatto dei periodi lavorativi svolti all’estero. Altre disposizioni hanno poi riguardato l’organizzazione della rete partenariale dei consultori e la previsione di una norma ad hoc che consente le riunioni di questi organi anche mediante videoconferenza. 
Un’approvazione comunque viziata dall’accidentato iter che la legge ha incontrato in aula. Due rinvii, il secondo dei quali deciso e votato in palese mancanza del numero legale, ed una mesta conclusione per un provvedimento che evidentemente non rappresentava motivo d’interesse per i Consiglieri che hanno deciso di abbandonare l’aula. Con buona pace dei Calabresi nel mondo ai quali, assistendo a distanza ai lavori del Consiglio, oggi sarà tornata in mente una delle tante ragioni che hanno pesato sulla loro decisione di emigrare. 
Per completezza di informazione di seguito pubblichiamo l’elenco riassuntivo dei titoli che compongono la nuova legge:
  • Il titolo I contiene le disposizioni tese a definire l’ambito di applicazione e le finalità perseguite dalla legge che rivolge la sua attenzione alla comunità dei calabresi nel mondo e dei loro discendenti. 
  • Il titolo II offre una tassonomia degli interventi e delle provvidenze che la Regione Calabria intende rivolgere in questo ambito per sviluppare e mantenere viva la cultura calabrese all’estero oltre ad agevolare il rimpatrio nella terra di origine. 
  • Il Titolo III raggruppa le disposizioni in materia di Associazionismo a sottolineare la centralità nella legge di quel principio costituzionalmente garantito della sussidiarietà orizzontale. 
  • Il Titolo IV aggrega le disposizioni che regolamentano la governance della materia, disciplinando compiti e modalità di funzionamento della Consulta regionale dei Calabresi all’estero e della Fondazione dei calabresi nel mondo. 
  • Il Titolo V reca le disposizioni finali contenenti gli strumenti di programmazione settoriali, le disposizioni finanziarie e le abrogazioni previste.

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